Feb 19, 2021 | Consulenza ambientale
MUD: quest’anno dovrà essere presentato entro il 16 giugno 2021
Pubblicate in Gazzetta nuove regole per la compilazione
RIFIUTI
In base all’articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n.70 istitutiva del MUD, qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.
Sul Supplemento Ordinario n. 10 della Gazzetta Ufficiale di ieri, 16 febbraio 2021, è stato pubblicato il D.P.C.M 23 dicembre 2020, che approva il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021; pertanto il termine di presentazione del MUD è fissato al 16 giugno 2021.
A cura dell’Ing. Antonio Mozzillo
Feb 16, 2021 | Consulenza ambientale
Riferimenti normativi:
- M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.
- MATTM 1121 – circolare_21_01_2019_stoccaggi
L’attività di messa in riserva è definita dal Codice dell’Ambiente all’art. 183 aa) come uno stoccaggio di rifiuti propedeutico al recupero, nonché attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte IV”, ove la voce R13 così la definisce: “messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12, escluso il deposito temporaneo prima della raccolta nel luogo in cui sono stati prodotti.”
Come tutte le attività di gestione dei rifiuti, anche lo stoccaggio è soggetto a un regime espressamente autorizzativo, nonché agli specifici adempimenti amministrativi di comunicazione al Catasto rifiuti e di annotazione sul registro di carico e scarico rifiuti ex artt.189 e 190 T.U.A.
Nella disciplina autorizzativa vigente, le operazioni di stoccaggio destinati a operazioni di recupero (messa in riservaR13) possono essere assoggettate alle procedure semplificate di recupero, di cui all’art. 216 T.U.A. e/o ad altri procedimenti ambientali quali ex art. 208, A.I.A, ecc.
Molto spesso, per questioni di natura economica e tecnica, un rifiuto preso in carico in impianto in modalità R13, necessita di tempi di permanenza più o meno lunghi al fine di essere inviato a trattamento presso apposite realtà autorizzate ed essere valorizzato al meglio sia dal punto di vista ambientale che economico; questo perché la natura commerciale del rifiuto è strettamente correlata al mercato economico di appartenenza.
Considerando gli impianti autorizzati con procedura semplificata, il D.M. 5 febbraio 1998, all’art. 6 richiama la messa in riserva come operazione sottoposta alle disposizioni di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 22/1997 (oggi art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006).
Lo stesso D.M. 05/02/98 stabilisce anche i limite temporali della messa in riserva dei rifiuti che poi dovranno essere avviati alle altre operazioni di recupero. Un’indicazione, può essere fornita dall’ art. 6, commi 4, 5, 6 del
D.M. 5 febbraio 1998 “Messa in riserva”.
I rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione. Qualora si tratti di rifiuti pericolosi, l’art. 4, comma 1, lettere c) del D.M. n. 161/2002 dispone: “i rifiuti devono essere sottoposti alle attività di recupero con cadenza almeno semestrale che può essere estesa di ulteriori due mesi qualora ricorrano motivate situazioni tecniche riguardanti la gestione dell’impianto delle quali deve essere data tempestiva notizia alla provincia.”
In merito agli impianti autorizzati con procedura ordinaria, l’art. 208, nulla si dispone in merito alla durata della messa in riserva dei rifiuti destinati ad operazioni di recupero, ma si rimanda a quanto definito nei decreti ministeriali esistenti.
La Circolare Ministeriale MATTM 1121 – circolare_21_01_2019 recante le “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti” al paragrafo 6.1 (Modalità e accorgimenti operativi e gestionali) predispone l’opportunità che le autorizzazioni individuino, ai sensi dell’art. 208, comma 11, lett. c), del d.lgs. n. 152 del 2006, termini temporali massimi ragionevoli per le operazioni di stoccaggio nonché che le stesse rechino indicazioni sulla capacità massima di stoccaggio istantanea.
A tal riguardo, con riferimento alle tempistiche di stoccaggio dei rifiuti ed alla loro successiva destinazione, la stessa Circolare Ministeriale precisa che:
- i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) vanno destinati ad impianti di recuperodi terzi preferibilmente entro sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto. In ogni caso, pergli impianti in procedura semplificata ai sensi del M. 5 febbraio 1998 la messa in riserva di rifiuti non deve mai superare il termine massimo di dodici (12) mesi dalla data di accettazione nell’impianto; detto termine massimo può essere applicato in sede autorizzativa da parte delle autorità competenti anche agli impianti in procedura ordinaria o AIA;
- i rifiuti pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13), secondo le procedure semplificate di cui al D.M. n. 161/2002, devono essere avviati a recupero entro il termine massimo di sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto; detto termine massimo può essere applicato in sede autorizzativa da parte delle autorità competenti anche agli impianti in procedura ordinaria o AIA;
- i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici (12) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto, in virtù di quanto indicato all’art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 36 del
Il quesito che rende difficile l’applicazione del limite temporale in fase di controllo da parte delle autorità è dovuto ad una carenza di natura giuridica, poiché la circolare ministeriale rappresenta una linea guida che per avere “forza legge” deve essere assorbita dai provvedimenti autorizzativi ambientali in fase di rilascio.
Infatti il termine adottato dalla Circolare Ministeriale (“opportunità”) lascia intendere che le autorità
competenti (Provincie e Regioni) laddove ritengano necessario adottino nelle proprie autorizzazioni termini temporali massimi ragionevoli inferiori a quelli previsti nei due Decreti Ministeriali.
Il che significa che in assenza di prescrizioni a riguardo nei titoli autorizzativi rilasciati, la cadenza temporale prevista resta quella disciplinata dai due Decreti Ministeriali (05-02-98 e 186).
A cura dell’Ing. Antonio Mozzillo
Mag 2, 2019 | Consulenza ambientale
Decreto Dirigenziale n. 5 del 12/01/2018
DGRC n 677 del 07.11.2017 – Disciplinare tecnico
L.R. n.14/2016
Verbale del Comitato Direttivo ORGR del 12/12/2017
Premesso che:
Il nuovo MUD, che va a sostituire quello precedente allegato al DPCM del 28 dicembre 2017 (MUD 2018), come richiesto dal Ministero dell’ambiente, avrà il termine per la presentazione della dichiarazione, sabato 22 giugno 2019 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in GU del decreto); e che in ogni caso tutti i soggetti obbligati relativamente alle varie categorie (produzione, gestione e trasporto), dovranno ottemperare entro la scadenza appena indicata.
Si precisa che:
Come definito dal DGRC n 677 del 07.11.2017 – Disciplinare tecnico che regola le funzionalità dell’applicativo WEB service denominato O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) quale sistema informatizzato unico per la trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater dell’art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, resta invariato al 30 aprile la scadenza per la chiusura anno per tutti gli impianti di gestione rifiuti.
La sezione dei dati annuali suddivisa in più schede che, a seconda della tipologia dell’impianto, possono variare, dovrà essere compilata obbligatoriamente per ogni impianto entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno di riferimento, dunque 30 aprile 2019.
Inoltre nella medesima comunicazione di chiusura anno va caricato anche il file “mud.000” che verrà poi successivamente trasmesso nella dichiarazione Mud entro il 22 giugno 2019.
Inadempienze
In caso di ritardo o omissione della comunicazione di cui all’art.8 del documento di organizzazione e modalità di funzionamento, l’O.R.G.R. diffida i soggetti inadempienti ad ottemperare nel termine massimo di 30 giorni (entro il 30 maggio 2019), dandone contestuale comunicazione alla Direzione Generale Ambiente e Ecosistema. Decorso il termine di cui innanzi, l’Osservatorio provvede a segnalare l’inosservanza alle amministrazioni competenti ad adottare gli opportuni provvedimenti.
Per qualsiasi chiarimento e adempimento in materia, lo Studio Physis resta a disposizione.
A cura dell’Ing. Mozzillo Antonio
Mar 24, 2019 | Consulenza ambientale
DATA DI EMISSIONE E DATA DI PARTENZA DEL FIR
La data da riportare a fianco dei suddetti “serie e numero” e’ la data di emissione, cioe’ di compilazione, del formulario, e dovra’, ovviamente, essere uguale per tutte e quattro le copie. La data di emissione puo’ non corrispondere a quella riportata alla voce “data/. inizio trasporto” di cui al punto 10 del formulario. Quest’ultima infatti, si riferisce alla data ed ora di partenza del trasporto
CONSERVAZIONE DEI FIR EMESSI E COMPILATI E CORRELAZIONE CON I REGISTRI DI CARICO E SCARICO:
Il decreto legislativo n. 22/1997, e dall’art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 145/1998, e presuppone che il formulario sia conservato nel medesimo luogo dove deve essere conservato il registro di carico e scarico.
Per attuare la necessaria integrazione tra formulario e registro, il decreto ministeriale n. 145/1998 prevede, inoltre, che in alto a destra del formulario sia riportato il “numero di registro”. Tale voce si deve intendere riferita al numero progressivo che individua l’annotazione sul registro dell’operazione di carico o di scarico relativa ai rifiuti oggetto del trasporto. A tali fini le singole annotazioni sul registro delle operazioni di carico e scarico dovranno essere contraddistinte con un numero progressivo;
OBBLIGO DI ANNOTAZIONE DEL NUMERO DI REGISTRO DA PARTE DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL TRASPORTO:
Il numero di registro” deve essere apposto sul formulario da parte dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico. E’ ovvio, infatti, che il “numero di registro” non puo’ essere apposto sul formulario da parte dei soggetti che non sono obbligati a tenere i suddetti registri. In tale evenienza, tuttavia, l’esonero dall’obbligo del registro dovra’ risultare da specifica indicazione riportata nell’apposito spazio del formulario riservato alle “annotazioni”. Il formulario stesso, inoltre, dovra’ essere conservato presso i suddetti soggetti non obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico;
CAMBIO DESTINATARIO DA PARTE DEL TRASPORTATORE:
Nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perche’ quello previsto e’ impossibilitato a ricevere il rifiuto o lo respinga totalmente, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonche’ i motivi della variazione, devono essere riportati nell’apposito spazio del formulario riservato alle “annotazioni
CORRETTA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO RIFIUTI:
Deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto quale risulta individuato dal codice (CER) e dalla descrizione. A tale ultimo fine, al punto 4 del formulario, voce “Descrizione” dovra’ riportarsi l’aspetto esteriore dei rifiuti che consente di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza;
Le quantita’ vanno indicate in kg oppure in litri. Nel caso in cui i rifiuti siano individuabili in termini di unita’ numeriche, l’indicazione delle “Quantita’” puo’ essere espressa indicando anche il numero delle unita’ trasportate;
Per “firma del trasportatore” si intende la sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua il trasporto e ne assume la relativa responsabilita’;
Le caratteristiche chimico fisiche, di cui alla casella 5, terza sezione, dell’allegato B, al decreto ministeriale n. 145/1998, che devono essere specificate nel caso in cui i rifiuti siano avviati allo smaltimento in discarica, sono quelle necessarie per accertare la compatibilita’ del rifiuto con le prescrizioni dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 1, del decreto ministeriale n. 141/1998;
Alla voce “quantita’”, casella 6, terza sezione, dell’allegato B, al decreto ministeriale n. 145/1998, deve sempre essere indicata la quantita’ di rifiuti trasportati. Inoltre, dovra’ essere contrassegnata la casella
“(.)” relativa alla voce “Peso da verificarsi a destino.” nel caso in cui per la natura del rifiuto o per l’indisponibilita’ di un sistema di pesatura si possano, rispettivamente, verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra la quantita’ di rifiuti in partenza e quella a destinazione;
CAMBIO TRASPORTATORE PER IL MEDESIMO RIFIUTO CON IL MEDESIMO FORMULARIO:
Nel caso in cui, per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso tasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, c. fiscale, n. aut. albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilita’ potranno essere riportati sulle tre copie che accompagnano il trasporto medesimo nell’apposito spazio riservato alle “annotazioni”.
In caso di trasporto misto (es. gomma/ferrovia, gomma/nave), occorre specificare nello spazio per le annotazioni, la tratta ferroviaria o marittima interessata e allegare al formulario stesso i documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo.
Poiche’ in tali evenienze le quattro copie del formulario risultano insufficenti in quanto i soggetti che partecipano alla movimentazione sono piu’ di tre (il produttore/detentore, il trasportatore e il destinatario) sara’ possibile conservare delle fotocopie dei formulari, fermo che il trasporto dovra’ sempre essere accompagnato dagli originali del formulario. Pertanto, a conclusione del trasporto gli originali dei formulari dovranno restare: due originali al produttore/detentore; un originale al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale; e un originale al destinatario finale che effettua le operazioni di recupero o di smaltimento.
TRASBORDO PARZIALE DEI RIFIUTI SU UN ALTRO MEZZO:
In caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali, il trasportatore dovra’ emettere un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto. Nel nuovo formulario, il trasportatore dovra’ indicare, nello spazio riservato al produttore/detentore, la propria ragione sociale e, nello spazio per le annotazioni, il motivo del trasbordo, il codice alfanumerico del primo formulario e IL nominativo del produttore di origine.
Sul primo formulario di identificazione, nello spazio per le annotazioni, dovra’ essere apposto il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti e al produttore dovra’ comunque essere restituita la quarta copia del primo e del secondo formulario emesso.
MODALITA’ DI TENUTA E DI COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO:
Nel caso in cui i registri siano tenuti mediante strumenti formatici, il modulo continuo da utilizzare deve essere conforme al modello riportato negli allegati A o B al decreto ministeriale n. 145/l998;
I soggetti che effettuano attivita’ di intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti sono equiparati, ai fini della tenuta dei registri, ai soggetti che effettuano attivita’ di recupero e smaltimento; quindi, l’obbligo di annotazione va adempiuto entro le 24 ore dalla presa in carico
Il modello B va compilato solo per i rifiuti che sono oggetto di intermediazione o di commercializzazione senza che l’intermediario o il commerciante ne abbia la detenzione. In tal caso l’annotazione sul registro e’ da riferire al formulario emesso dal produttore ed ai fini dell’integrazione con il registro, l’intermediario dovra’ allegare una copia fotostatica del formulario;
Isoggetti sottoposti all’obbligo dei registri di carico e scarico possono tenere un solo registro per le diverse attivita’ indicate al punto 2, dell’allegato A-1, al decreto ministeriale n. 148/1998. In tal caso dovranno essere barrate le caselle corrispondenti alle attivita’ svolte.
Tuttavia, nel caso di piu’ impianti distinti all’interno di un medesimo stabilimento ogni impianto dovra’ disporre di un registro di carico e scarico.
CORREZIONI FORMULARI RIFIUTI
Il FIR, unitamente al registro di carico e scarico, costituiscono prove documentali privilegiate per l’esatta tracciabilità della gestione rifiuti (compresa la fase del trasporto). Per le revisioni da effettuarsi si potrebbero ipotizzare correzioni di questo tipo: riga sopra al dato errato e riscrittura accanto corretta, con relativa nota dell’errore di compilazione nell’apposito spazio riservato alle “Annotazioni”.La prassi rivela inoltre l’utilità di indicare – sempre utilizzando il campo delle “Annotazioni” – le motivazioni dell’annullamento della registrazione, con una dicitura quale “Errore materiale di trascrizione …”.
Ciò posto in merito alle modalità di correzione degli errori sul FIR, si ritiene che le lettere utilizzate per comunicare per iscritto determinate inesattezze siano sostanzialmente prive di valore ai fini pubblicistici: le eventuali correzioni dei dati errati dovranno essere pertanto svolte alle condizioni sopra riportate e trasmesse mezzo pec ai soggetti interessati, i quali renderanno parte integrale e sostanziale la pec ricevuta insieme al formulario oggetto di correzione.
TEMPI DI REGISTRAZIONE:
Ai sensi dell’art.190, comma 1, del D.lgs. 152/2006, le registrazioni vanno effettuate con la seguente frequenza:
o per i produttori (produttori iniziali e nuovi produttori) almeno entro 10 giornilavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo
o per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro 10 giorni lavoratividalla effettuazione del trasporto
o per i commercianti e gli intermediari senza detenzione (Circolare Ambiente/Industria4 agosto 1998, n.2 lett. J) e i Consorzi almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa
o per i commercianti e gli intermediari con detenzione (gestori) entro 2 giorni lavoratividalla presa in carico dei rifiuti;
o per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento (gestori) entro2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti;
o per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (disciplinati dal DPR n. 254 del 15luglio 2003) l’annotazione nel registro di carico e scarico deve avvenire entro cinque giorni dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.
A cura dell’Ing. Mozzillo Antonio